Vorremmo fare ora un po’ di chiarezza sull’acquisto per corrispondenza dei prodotti pirotecnici.
Per “corrispondenza” si intende non solo quella epistolare o telegrafica, ma anche quella telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Non essendoci una normativa specifica che disciplina le modalità di vendita per corrispondenza, il maggior rischio che si possa riscontrare è che i materiali pirici possano finire nelle mani di persone non idonee al ritiro e all’utilizzo (minori di 14 anni), per mancanza di particolari controlli finalizzati a garantire la sicurezza pubblica.
Soprattutto chi acquista non ha la certezza che il prodotto abbia la certificazione CE e la completa etichetta con tutte le informazioni previste per legge.
Restano fermi in capo al venditore gli obblighi di identificazione della clientela e di verifica degli specifici titoli abilitativi all’acquisto.
L’acquisto per corrispondenza, quindi anche on line, degli artifici pirotecnici potrà essere effettuato presso gli operatori economici autorizzati alla minuta vendita a mente dell’art. 47 TULPS e potrà riguardare solo i prodotti che lo stesso operatore è autorizzato a detenere, nei limiti quantitativi per cui la stessa detenzione è stata consentita.
La vendita per corrispondenza non è permessa ai titolari degli impianti definiti “depositi di vendita”, come è classificata la Razzi Group.
In caso di controlli od incidenti di varia natura con materiali pirotecnici che non rispettino i requisiti di legge, il D.Lgs. 123/2015, art.33 prevede le seguenti sanzioni:
REATO | SANZIONE |
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Chiunque venda fuochi d’artificio o prodotti pirotecnici ai minori di 14 anni | è punito con l’arresto da 3 MESI ad 1 ANNO con un’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro |
Chiunque venda o consegni fuochi d’artificio di categoria F2 e articoli pirotecnici di categorie T1 e P1 a minori di 18 anni o fuochi di categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione | è punito con l’arresto da 6 MESI a 2 ANNI con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro |
L’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici | comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato |
L’omissione parziale dell’apposizione delle etichette: mancanza del marchio CE, presenza parziale delle istruzioni d’uso e degli elementi essenziali | Si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato |
In caso di apposizione sugli articoli pirotecnici di marchi o iscrizioni ingannevoli o tali da ridurne la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato | comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo |
Lo stesso D.Lgs. 123/2015, art. 5, prevede per ogni categoria di materiali pirici, precisi requisiti di età e il possesso di specifiche autorizzazioni rilasciate delle Autorità per un acquisto in piena sicurezza.
Come già citate queste limitazioni sono le seguenti:
Affinché la vendita per corrispondenza nel settore pirotecnico avvenga in totale sicurezza devono essere rispettati i seguenti punti:
Possiamo concludere dicendo che, la nostra azienda, ritiene di fondamentale importanza un utilizzo consapevole dei prodotti pirotecnici, nel rispetto dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e raccomanda: