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Vendita online: legale o illegale?

Vorremmo fare ora un po’ di chiarezza sull’acquisto per corrispondenza dei prodotti pirotecnici.

Per “corrispondenza” si intende non solo quella epistolare o telegrafica, ma anche quella telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Non essendoci una normativa specifica che disciplina le modalità di vendita per corrispondenza, il maggior rischio che si possa riscontrare è che i materiali pirici possano finire nelle mani di persone non idonee al ritiro e all’utilizzo (minori di 14 anni), per mancanza di particolari controlli finalizzati a garantire la sicurezza pubblica.

Soprattutto chi acquista non ha la certezza che il prodotto abbia la certificazione CE e la completa etichetta con tutte le informazioni previste per legge.

Restano fermi in capo al venditore gli obblighi di identificazione della clientela e di verifica degli specifici titoli abilitativi all’acquisto.

L’acquisto per corrispondenza, quindi anche on line, degli artifici pirotecnici potrà essere effettuato presso gli operatori economici autorizzati alla minuta vendita a mente dell’art. 47 TULPS e potrà riguardare solo i prodotti che lo stesso operatore è autorizzato a detenere, nei limiti quantitativi per cui la stessa detenzione è stata consentita.

La vendita per corrispondenza non è permessa ai titolari degli impianti definiti “depositi di vendita”, come è classificata la Razzi Group.

In caso di controlli od incidenti di varia natura con materiali pirotecnici che non rispettino i requisiti di legge, il D.Lgs. 123/2015, art.33 prevede le seguenti sanzioni:

REATO SANZIONE
Chiunque venda fuochi d’artificio o prodotti pirotecnici ai minori di 14 anni è punito con l’arresto da 3 MESI ad 1 ANNO con un’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro
Chiunque venda o consegni fuochi d’artificio di categoria F2 e articoli pirotecnici di categorie T1 e P1 a minori di 18 anni o fuochi di categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione è punito con l’arresto da 6 MESI a 2 ANNI con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro
L’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato
L’omissione parziale dell’apposizione delle etichette: mancanza del marchio CE, presenza parziale delle istruzioni d’uso e degli elementi essenziali Si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato
In caso di apposizione sugli articoli pirotecnici di marchi o iscrizioni ingannevoli o tali da ridurne la visibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo

Lo stesso D.Lgs. 123/2015, art. 5, prevede per ogni categoria di materiali pirici, precisi requisiti di età e il possesso di specifiche autorizzazioni rilasciate delle Autorità per un acquisto in piena sicurezza.

Come già citate queste limitazioni sono le seguenti:

  • Categoria F1: l’acquisto è consentito a privati che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età;
  • Categoria F2: l’acquisto è consentito a privati che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età ed esibiscano il documento di identità in corso di validità;
  • Categoria F3: l’acquisto è consentito a privati che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età e che siano in possesso di porto d’armi o di nulla osta rilasciato dal questore.
  • Categoria T1: l’acquisto è consentito a privati che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età ed esibiscano il documento di identità in corso di validità;
  • Categoria P1: l’acquisto è consentito a privati che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età ed esibiscano il documento di identità in corso di validità.

Affinché la vendita per corrispondenza nel settore pirotecnico avvenga in totale sicurezza devono essere rispettati i seguenti punti:

  • Il cartone o imballo entro il quale viaggia il materiale pirico deve possedere l’omologazione ADR (Decreto di recepimento: Recepimento della Direttiva 2016/2309/UE: Decreto 12 maggio 2017 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 139 del 17/6/2017);
  • Il peso netto del contenuto esplosivo (NEC) del materiale trasportato non deve superare i kg 5 (D.M. 9 agosto 2011);
  • L’automezzo della spedizione deve essere omologato al trasporto di esplosivi (D. 12 maggio 2017 n.139);
  • Lo spedizioniere (corriere) dovrebbe accertarsi ulteriormente che il destinatario a cui rilascia la merce abbia i requisiti minimi previsti per l’acquisto.

Possiamo concludere dicendo che, la nostra azienda, ritiene di fondamentale importanza un utilizzo consapevole dei prodotti pirotecnici, nel rispetto dell’ambiente e dell’incolumità pubblica e raccomanda:

  1. A chi effettua la vendita per corrispondenza e quindi anche online di accertarsi nella maniera più scrupolosa possibile che il destinatario possegga i requisiti per l’acquisto previsti dalla legge;
  2. A chi trasporta e consegna il materiale acquistato, che sia in possesso di un mezzo omologato al trasporto di esplosivi e che sia altamente professionale da controllare che siano rispettati i vincoli di vendita;
  3. A chi acquista la massima responsabilità e consapevolezza nell’ordinare i prodotti idonei ai propri requisiti.